SUCCESSIONI E DONAZIONI
Informazioni generali – Dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
Informazioni generali – Donazioni
La donazione che viene fatta agli eredi legittimi del donante si considera un anticipo dell’eredità. Possono fare donazione solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. Sono ritenuti, pertanto, incapaci di donare i minori, gli inabilitati e gli interdetti. Abbiamo detto che essa è un vero e proprio contratto il cui elemento essenziale è la forma. La donazione infatti deve essere conclusa per atto pubblico da un notaio alla presenza di due testimoni.
Per quanto riguarda la donazione di fabbricati esistenti i proprietari hanno l’obbligo di dichiarare nell’atto che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d’uso e configurazione reale e attuale dell’immobile oggetto di negoziazione, pena la nullità dello stesso. Prima della stipula della donazione, i donanti sono tenuti a verificare accuratamente la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie depositate allo stato di fatto, specie per quanto riguarda la destinazione d’uso (categoria catastale) e la consistenza (vani e/o superficie), al fine di riportare nell’atto dati veritieri e corretti. La dichiarazione può essere sostituita dall’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento degli atti catastali (architetto, geometra, ingegnere).